Nel comunicato n°89 il Giudice Sportivo si è pronunciato sul reclamo presentato dall’Asti contro il Città di Varese in seguito al match della 24^ giornata del girone A. Il 28 gennaio il Varese con le reti di Liberati, Palazzolo e Stampi ha battuto l’Asti in uno scontro chiave in ottica playoff. Cos’era successo? Il giorno […]

Nel comunicato n°89 il Giudice Sportivo si è pronunciato sul reclamo presentato dall’Asti contro il Città di Varese in seguito al match della 24^ giornata del girone A. Il 28 gennaio il Varese con le reti di Liberati, Palazzolo e Stampi ha battuto l’Asti in uno scontro chiave in ottica playoff.

Cos’era successo?

Il giorno seguente l’Asti aveva annunciato di aver presentato reclamo per non omologare il risultato sul campo in quanto nel secondo tempo era entrato sul terreno di gioco, per i padroni di casa, il numero 23 mai indicato in distinta. Si trattava del neo acquisto Simone Musumeci: centravanti classe 2001 arrivato pochi giorni prima della gara. Il giocatore, ex Lazzate, era stato indicato in distinta con la maglia numero 14 e il giudice sportivo ha sottolineato che il direttore di gara era a conoscenza del cambiamento di maglia del giocatore (per via della rottura della divisa nel riscaldamento). Inoltre, l’arbitro, su richiesta del giudice sportivo, ha confermato di aver espletato tutte le procedure per identificare con assoluta certezza che si trattasse di Musumeci. Dunque il reclamo dei piemontesi è stato respinto e i varesini rimangono a quota 45 punti.

Il comunicato

“CITTA DI VARESE S.R.L. – ASTI
Il Giudice Sportivo,
– esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD ASTI CALCIO con il quale si deduce
l’alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe, in ragione della presunta partecipazione di un calciatore non
indicato in distinta e impiegato nel corso della gara con il n. 23, richiedendo per l’effetto che venga inflitta alla SSDARL CITT DI
VARESE SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3,ai sensi dell’art. 10, co. 6, lett. a) C.G.S.;
– esaminato il rapporto di gara e rilevato come l’arbitro ha dettagliatamente spiegato l’accaduto e chiarito che il calciatore schierato
con il n. 23 è Musumeci Simone, nato il 3.11.2001, regolarmente identificato ma indicato nella distinta consegnata prima dell’inizio
della gara con il n. 14;
– con proprio supplemento di referto trasmesso dal Direttore di gara su richiesta di codesto Giudice Sportivo, l’Ufficiale ha ribadito “di
aver attestato con assoluta certezza” l’identità del calciatore, il cui cambio di numerazione era dovuto alla rottura della divisa nel
corso del riscaldamento;
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: SSDARL CITTA DI VARESE SRL – ASD ASTI CALCIO 3-0;
3) di addebitare sul conto della ASD ASTI CALCIO il contributo di reclamo;”

 

Asia Di Palma

16 Febbraio 2024

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